Il contratto di mutuo: le caratteristiche, gli obblighi e i costi

Il mutuo è un contratto che si accompagna spesso alle operazioni di credito: le parti si accordano perché una delle due consegni una certa quantità di denaro o di cose fungibili all’altra, che a sua volta si impegna a restituire ciò che ha ricevuto, nella stessa quantità e con gli interessi, entro un determinato arco di tempo.

1. Cos’è il contratto di mutuo

il contratto di mutuo è disciplinato dall’art. 1813 del Codice Civile e consiste in uno scambio di prestazioni: una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di denaro o di cose fungibili all’altra (mutuatario), che si obbliga a restituirle altrettante cose della stessa specie e qualità.

1.1 Caratteristiche

Il mutuo è un contratto:

  • reale, perché si perfeziona con la consegna delle cose, non bastando il mero consenso delle parti;
  • traslativo, perché consta di due azioni reciproche delle parti, una che consegna e l’altra che si obbliga alla restituzione;
  • unilaterale, perché l’obbligazione è unica e grava solo in capo al mutuatario.

È un contratto a forma libera, in quanto nel mutuo è rilevante la consegna, in qualunque modo avvenga e da chiunque venga effettuata, anche da un terzo per conto del mutuante e anche simbolicamente, tramite il conferimento di un oggetto che rappresenti il bene trasferito: conta, infatti, la disponibilità giuridica delle cose da parte del mutuatario.

1.2 Funzionamento

Il termine entro il quale le cose oggetto del contratto devono essere restituite viene fissato dalle parti nello stesso accordo di consegna e, di norma, non è ammessa la restituzione anticipata, ovvero effettuata prima della scadenza del termine.

Il termine può anche essere stabilito dal Giudice in due casi (art 1817):

  • quando, al momento della consegna, le parti non hanno fissato il termine di restituzione;
  • quando le parti hanno concordato che il mutuatario restituirà le cose nel momento in cui sarà in grado di farlo.

1.3 Garanzie

Nel contratto di mutuo, relativamente alla responsabilità delle parti, si applicano le disposizioni dell’art. 2740 del Codice civile che regola le modalità di adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Nella fattispecie del mutuo, a garanzia del mutuante, il debitore (mutuatario) risponderà dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri e non è ammissibile alcun esonero o limitazione della sua responsabilità.
Le garanzie prestate sul mutuo possono avere natura reale (come il pegno o l’ipoteca) o personale, come, ad esempio, quando interviene la fideiussione di un terzo estraneo al rapporto originario, che si impegna ad adempiere in luogo del mutuatario.

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2. Tipologie del contratto di mutuo

Per sua natura, il mutuo è un contratto a titolo oneroso, specie quando ha per oggetto una somma di denaro e prevede il pagamento di interessi sull’importo mutuato.
Tuttavia, può anche essere gratuito quando il mutuante cede un credito o consegna una quantità di cose al mutuatario senza che quest’ultimo sia obbligato alla restituzione di quanto ha ricevuto. In questa fattispecie, la causa del contratto consiste nel vantaggio del mutuatario di ottenere un credito senza assumere alcuna obbligazione.

2.1 Il mutuo di scopo

È una fattispecie di mutuo riscontrabile spesso nelle operazioni di finanziamento, quando l’oggetto del contratto consiste nella consegna di una somma di denaro, il cui uso è subordinato a una destinazione specificata nell’accordo.
In questo caso, il mutuo viene stipulato con lo scopo di vincolare il mutuatario alla realizzazione di una determinata attività, che costituisce elemento essenziale del contratto e si aggiunge, a titolo di obbligazione, alla restituzione della somma ricevuta e degli interessi dovuti.
A differenza del tipico contratto di mutuo, questa fattispecie si inquadra come accordo consensuale, perché si perfeziona con il consenso prestato reciprocamente dalle parti, che costituisce l’oggetto del contratto, rimanendo la consegna del denaro solo un’obbligazione in capo al mutuante.

3. Estinzione del contratto di mutuo

Il mutuo si estingue per una serie rilevante di motivi diversi, che possono riguardare:

  • i vizi della consegna, ad esempio se il mutuante al momento dell’accordo era privo della capacità legale: in questa ipotesi il contratto è annullabile;
  • l’inadempimento del mutuatario nel pagamento degli interessi dovuti sulla somma ricevuta, in caso di mutuo oneroso: in questo caso si verifica la risoluzione del contratto;
  • l’inadempimento del mutuatario nel versamento anche di una sola rata prevista nelle modalità di restituzione: in tal caso si avrà il recesso dal contratto;
  • la scadenza del termine, previsto dalle parti alla stipula del contratto.