Regole condominiali: Guida completa alla gestione delle aree comuni

Le parti comuni di un condominio sono tutte quelle zone di un edificio abitato, nel quale i condomini condividono gli stessi spazi. C’è un articolo della Legge Italiana che si occupa di definire le questioni più introverse delle parti in condivisione. Tale articolo è il numero 1117 c.c., il cui contenuto dovrebbe essere ben conosciuto non solo all’amministratore dello stabile, ma anche dai singoli abitanti. Non di rado capita, infatti, che le controversie fra vicini nascano proprio dalle parti comunali. Cerchiamo in breve di spiegare quali sono i diritti e i doveri dei condomini e cosa fare in caso di litigi continui.

Litigi condominiali: cosa fare?

Purtroppo, le controversie con i vicini possono capitare. Le questioni possono essere tante e non sempre si trova il giusto compromesso. A volte sul tavolo della discussione ci sono dei danni procurati; o dei rumori molesti o il ritardo nel pagamento delle spese condominiali. In alcune situazioni si riesce pacificamente a gestire la questione, ma in altre si apre una vera e propria battaglia legale. Specie quando si parla di Legge è bene sempre farsi seguire e tutelare da avvocati esperti di codice civile e penale, proprio come quelli presenti su avvocatisfrattimilano.it, o in alternativa dal proprio avvocato personale. Regola base di fronte a chi non rispetta le esigenze legittime è non passare mai alle minacce e di rivolgersi con le buone maniere all’amministratore di palazzo. Avrà, infatti, la piena conoscenza del codice 1117 e potrà trovare la soluzione più idonea.

Il codice 1117: le aree comuni

Dunque il codice 1117 c.c. è l’articolo del codice civile deputato a presentare i diritti e gli obblighi di ciascun condomino. L’ordinamento italiano non definisce in modo chiaro quali siano al 100% le parti in comune e quindi queste stesse sono distinte fra edifici e possono modificarsi in base alle nuove tecniche costruttive, che si innovano sempre più e ai nuovi contesti urbanistici ed abitativi. Certo, di fondo, il condominio può essere frazionato in tre parti: struttura, locali comuni e impianti tecnologici/beni comuni accessori.

Parti comuni e regolamento di condominio

Il regolamento di condominio non può definire alcun titolo di proprietà per nessun condomino e quindi non attribuisce una titolarità del bene, anche se indicato. Anche la Cassazione si è espressa su questo diverbio con la sentenza numero 17928/2007.

Il diritto del condomino

Sul diritto del condomino, invece, bisogna rifarsi all’articolo 118 c.c. che ne stabilisce il diritto in relazione alla parte che lo stesso possiede. Questo stesso può utilizzare le parti in comune e può alterarle se rispetta i regolamenti delle norme e il decoro. Importante non impedisca agli altri di limitarne l’accesso.

Gli obblighi del condomino

Sono due gli obblighi prescelti dall’articolo citato prima: l’irrinunciabilità e l’indivisibilità. Il condomino non può rinunciare ai diritti spettanti sulle parti in comune, altrettanto non può esimersi dal non pagare le spese che queste stesse richiedono. Per la questione della non indivisibilità, si può affermare che la divisione può sussistere, purché non si rechi danno alle parti condivise.

Sono, quindi, questi due articoli che nel dettaglio dovrebbero essere patrimonio non solo dell’ufficio amministrativo, bensì anche di chi abita in un condomino, perché spesso possono risolvere le questioni in modo chiaro e politicamente educato.