Ecco cosa fare in caso di licenziamento per cambio appalto

Quella del licenziamento in caso di cambio di appalto è una questione molto importante e delicata, che va approfondita a dovere. Per cominciare, è opportuno chiarire cos’è il contratto d’appalto e cosa si intende per cambio di appalto.

Il Contratto d’Appalto

L’appalto non è altro che una forma di contratto: un accordo che viene stabilito tra due aziende, di cui una è quella appaltatrice e l’altra è il committente. La prima, in termini semplici, realizza un’opera o svolge un compito per conto della seconda. Di solito questo meccanismo è adottato dalle imprese che non vogliono o non possono eseguire alcune mansioni estranee alla propria vision, mission o competenze. Per esempio la gestione della mensa all’interno di una grande azienda è spesso affidata in appalto a ditte esterne, così come le pulizie o la gestione del call center.

Il cambio di appalto e la clausola sociale appalti privati

Come spiega lo Studio Legale Damiani&Damiani il licenziamento in caso di cambio di appalto è una fattispecie giuridica regolata dal contratto sottoscritto al momento dell’assunzione. Come ogni contratto, anche quello di appalto ha una scadenza, una proroga, un rinnovo oppure può essere ceduto. Cioè l’azienda che svolge per conto terzi alcuni compiti affidati in appalto, può cedere il contratto in subappalto ad un’altra azienda. In questi casi si intende che si è verificato il cosiddetto cambio di appalto. Cosa succede al personale dell’azienda che ha ceduto il suo contratto di appalto? Cosa succede in queste circostanze? Come devono comportarsi i dipendenti che rischiano di perdere il posto? Tra i tanti risvolti giuridici, materia degli Avvocati che si occupano di Diritto Commerciale, ci sono anche quelli contrapposti del licenziamento e della tutela dei lavoratori e dell’occupazione.

Cambio appalto e tutela dei lavoratori, il rifiuto del lavoratore, il licenziamento, le clausole sociali.

Di base, di fronte a un cambio di appalto, l’azienda che subentra può regolarsi in 3 modi: 

  • reimpiegare i lavoratori;
  • garantire loro una collocazione alternativa;
  • oppure licenziarli per giustificato motivo oggettivo.

Ma i casi di cambio di appalto o subappalto o cessione del contratto, sono sempre fonte di preoccupazione per i lavoratori, perché sono elevatele possibilità di perdere il posto di lavoro per gli occupati nelle mansioni oggetto del contratto. Il tema assume una connotazione sociale, tanto che ogni contratto prevede le cosiddette clausole sociali, previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ma anche nei contratti tra privati.

Non è una prescrizione legislativa l’obbligo in capo ai datori di lavoro di riassumere i dipendenti dell’azienda impegnati nelle mansioni previste dal contratto d’appalto ceduto. Un obbligo del genere lederebbe i principi del libero mercato. Tuttavia, per tutelare i lavoratori da speculazioni e garantire la conservazione del posto di lavoro, ogni contratto di appalto prevede appunto le clausole sociali pattuite al momento della stipula del contratto a garanzia del lavoratore. Per incentivare l’obbligo di assunzione al subentro di un contratto di appalto, il Governo ha previsto alcune detrazioni fiscali per le aziende che si avvalgono del personale e delle risorse umane, o comunque della maggior parte, già impegnate nelle mansioni previste dal contratto d’appalto ceduto. Ciò vale soprattutto per i mestieri ad alta intensità di manodopera, quelli in cui il costo della manodopera corrisponde almeno al 50% dell’importo del contratto di appalto. L’obiettivo è facilitare e garantire anche in capo alle risorse del Stato la stabilità delle occupazioni.

Il rifiuto del lavoratore quando si cambia l’appalto

Come già si evince da quanto detto fino ad ora, il licenziamento in caso di cambio di appalto è una problematica caratterizzata da numerose sfaccettature. Una domanda molto frequente è: il lavoratore ha il diritto di rifiutare una nuova assunzione? I dubbi in merito sono diversi, ma fondamentalmente la scelta di costituire un nuovo rapporto di lavoro non implica per forza la rinuncia all’atto di recesso. Ovvero, non bisogna pensare che siano univoche la decisione del dipendente e la sua rinuncia a utilizzare il licenziamento per trovare un impiego successivo.

Licenziamento e riassunzione in caso di cambio appalto

E per quanto riguarda la riassunzione dopo un cambio di appalto? Come funziona questo processo? Purtroppo, quando un lavoratore viene riassunto in seguito a un cambio di appalto, perde quei “traguardi” che aveva raggiunto nel tempo. Per esempio:

  • gli scatti di anzianità (gli incrementi di stipendio dopo un certo numero di anni presso la stessa azienda);
  • l’anzianità di servizio (con indennità per licenziamento illegittimo);
  • il trattamento normativo (la disciplina più recente del Jobs Act).

Nell’ambito della negoziazione l’opportunità di conservare il posto di lavoro e garantire la riassunzione, potrebbe prevedere alcuni di questi fattori. Una cosa importante da fare è la verifica del contratto collettivo legato a quel determinato settore. Si deve capire se esiste a livello di contratti collettivi nazionali la tutela dei livelli occupazionali dell’azienda che ha ceduto l’appalto.

Le clausole sociali

Abbiamo citato, poco fa, le clausole sociali. Abbiamo evidenziato che non ci sono leggi che vietino il licenziamento in caso di cambio di appalto, ma esistono degli organismi e delle tutele normative per gestire la contrattazione collettiva nazionale o locale, che riguarda il personale dell’azienda coinvolta.

Il CCNL (che sia multiservizi, ambiente, logistica, spedizioni e trasporti e così via) presenta a volte dei vincoli. Potrebbe comprendere:

  • l’obbligo di riassunzione integrale del personale dopo il cambio di appalto;
  • l’obbligo di priorità per i vecchi dipendenti per le riassunzioni;
  • la consultazione sindacale per negoziare il cambio di appalto.

Si utilizza l’espressione “accordo di secondo livello” per indicare quello dei sindacati. Ovviamente ciò varia a seconda delle circostanze, della competenza e dell’assistenza legale di cui gode  il sindacato coinvolto nel negoziato tra rappresentanze dei lavoratori e azienda, allo scopo di salvaguardare le condizioni dei lavoratori e per quanto possibile i livelli occupazionali in caso di cambio d’appalto.